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Il mio datore di lavoro ha il diritto di licenziarmi in caso di inabilità al lavoro? |
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Nel diritto svizzero sul contratto di lavoro vige il principio secondo il quale entrambi le parti hanno il diritto di sciogliere il contratto di lavoro. Quindi ognuna delle parti ha il diritto di sciogliere il rapporto di lavoro rispettando i tempi di disdetta dello stesso. Nel caso in cui però Lei fosse interamente o parzialmente inabile al lavoro a causa di malattia o incidente, il Suo datore di lavoro deve rispettare i seguenti periodi di protezione dal licenziamento:
- 30 giorni nel 1. anno di servizio
- 90 giorno dal 2. fino al 5. anno di servizio
- 180 giorni dal 6. anno di servizio
Un licenziamento che il datore di lavoro pronunciasse durante i suddetti periodi non è valido. Se l'inabilità al lavoro si verifica durante il periodo di un licenziamento già pronunciato, si blocca il trascorrere del periodo di disdetta per la durata dell'inabilità al lavoro, comunque non più a lungo dei sopra citati periodi. Il rapporto di lavoro si prolunga fino alla fine del mese successivo alla guarigione. Se Lei è inabile al lavora più volte e tra le cause non sussiste nessna connessione, ogni inabilità sarà protetta a sua volta con le stesse modalità. Si consulti in proposito il codice delle obbligazioni svizzero (CO), articolo 336.
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